Procedure di deroga
La deroga è un procedimento tecnico-amministrativo finalizzato a valutare se può essere consentito l’esercizio di un’attività per la quale non è possibile osservare una o più prescrizioni di sicurezza antincendio previste dalla specifica regola tecnica che disciplina l’attività.
Al posto delle misure di sicurezza che non risultano osservate si possono proporre misure alternative tali da raggiungere un grado di sicurezza equivalente.
Nella richiesta di deroga è necessario:
1. specificare le caratteristiche e/o i vincoli che comportano l’impossibilità di ottemperare alle disposizioni normative;
2. effettuare una valutazione del rischio aggiuntivo conseguente alla mancata osservanza delle disposizioni che si intende derogare;
3. proporre le misure tecniche che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo.
I criteri di ammissibilità dell’istituto della deroga
Nei casi in cui, per un’attività soggetta al controllo di prevenzione incendi, per situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l’interessato potrà avanzare motivata richiesta di deroga all’osservanza della norma medesima al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curerà l’inoltro, con proprio parere, al Direttore regionale dei VV.F.
La deroga potrà essere concessa, sempreché venga accertata la possibilità di realizzare, mediante misure alternative, un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme.
La lettera circolare prot. n. 8269 del 20 maggio 2010
Le prime direttive sui criteri di “ammissibilità” all’istituto della deroga in materia di prevenzione incendi sono state oggetto di una lettera circolare dei VV.F. nel maggio 2010.
Si tratta della circolare prot. n. 8269 del 20 maggio 2010 che ha come oggetto “Le deroghe alle norme di prevenzione incendi – Indirizzi sui criteri di ammissibilità“, scaturita da una richiesta di deroga dell’Ing. Leonardo Corbo del febbraio 2010.
Trattandosi di nuova attività la richiesta di deroga non fu accolta dal Comitato Tecnico Regionale (CTR), o meglio non fu neppur esaminata perché dalla richiesta non si evincevano impedimenti al rispetto della norma.
In data 28 aprile 2010 l’Ing. Corbo presentò ricorso al Presidente del Comitato tecnico scientifico di prevenzione incendi del Dipartimento Vigili del Fuoco, a cui seguì la lettera circolare prot. n. 8269 del 20 maggio 2010.
OGGETTO: Le deroghe alle norme di prevenzione incendi – Indirizzi sui criteri di ammissibilità
La problematica dell’individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga di cui all’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, si può ritenere definitivamente risolta, anche alla luce dei contenuti del decreto ministeriale 9 maggio 2007 e delle successive direttive attuative, che introduce l’ingegneria della sicurezza antincendio.
Con la presente si intende fornire direttive sui criteri di “ammissibilità” all’istituto della deroga che, al momento, risentono di una certa non uniformità sul territorio nazionale.
Come è noto un’attività può essere trattata secondo le procedure di deroga nei casi in cui l’impossibilità di poter ottemperare alle disposizioni normative derivi o da una caratteristica dell’attività o da un vincolo esistente [Rif. punti c) e d) del c. 1 dell’art. 5, del d.m. 4 maggio 1998].
Mentre il concetto di “vincolo” esistente è sufficientemente ben interpretato ed uniforme a livello nazionale, sulle “caratteristiche dell’attività” si rende necessario fornire dei chiarimenti, in quanto molti CTR respingono le richieste di deroga adducendo motivi di non ammissibilità.
Vale in ogni caso una considerazione di carattere generale: l’applicazione della norma tecnica di prevenzione incendi “ad ogni costo” non deve costituire un impedimento alla ricerca di nuove soluzioni progettuali né rappresentare un processo di “omologazione” verso standard prescrittivi studiati per la generalità dei casi.
Alla luce di quanto premesso, si ritiene che tra le caratteristiche, diverse da quelle tecniche, vadano debitamente prese in considerazione e valutate quelle:
– di ricerca di soluzioni architettoniche innovative;
– di ricerca e sperimentazione di materiali;
– di nuove tecnologie costruttive;
– legate a problemi locali;
– economiche, ecc.
Del resto, proprio per affrontare e risolvere scenari di quelli del tipo prima accennati, venne pensato l’istituto della deroga che, nella sua accezione più ampia, può essere, oggi più che ieri, proficuamente utilizzato.
Pertanto si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di approfondire anche l’accertamento della consistenza dei motivi della richiesta della deroga rammentando che comunque il difetto di motivazione non può, da solo, comportare il rigetto dell’istanza.
L’istituto della deroga nel DPR 151/2011
L’art. 7 del DPR 151/2011 (Regolamento di semplificazione di prevenzione incendi) ha introdotto l’istituto della deroga alle materie di prevenzione incendi, appunto, con l’obiettivo di “temperare la rigidità delle prescrizioni e di consentire al professionista, attraverso la valutazione dei rischi, di individuare e proporre misure alternative ed equivalenti a quelle prescritte dalla regola tecnica”.
Art. 7 – Deroghe
1. Qualora le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all’Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l’integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalità di cui al comma 1, anche i titolari di attività, disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all’Allegato I.
3. Il Comando esamina l’istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro 30 giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell’istanza, e ne dà contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa è stata presentata ed al richiedente.
Il ricorso alla deroga è consentito alle attività del DPR 151/2011 dell’allegato 1.
La circolare 11/03/2016 del Dipartimento dei VV.F. ha fornito sulla materia ulteriori chiarimenti sulle procedure di deroga.
L’istituto della deroga nel D.M. 03/08/2015
L’emanazione del D.M. 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139“, conosciuto anche come Codice di prevenzione incendi, nulla invoca circa la procedura da seguire per quanto attiene le deroghe.
Per le attività regolate da specifica regola tecnica non rientrante nel campo di applicazione del Codice di prevenzione incendi, “l’adozione delle singole misure previste non assicura automaticamente l’accoglimento dell’istanza di deroga in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio, che è assicurata solo con una applicazione integrale delle stesse”.
A proposito, invece, delle attività regolamentate da specifica regola tecnica e rientrante anche nel campo di applicazione del D.M. 03/08/2015 (es. scuole, regola tecnica, D.M. 26/08/1992) “non è assicurato l’automatico accoglimento dell’istanza in quanto le norme tecniche ivi riportate fanno parte di strategie organiche ai fini della sicurezza antincendio che sono assicurate solo con un’applicazione integrale delle stesse”.
La circolare dei VV.F. ribadisce che non è consentita la deroga per le attività non regolamentate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.
La lettera circolare prot. 3181 del 15/03/2016 presenta la linea guida della valutazione in deroga dei progetti di edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22/01/2004 n. 42, aperti al pubblico.
Per concludere…
Osservate l’immagine in alto: secondo voi è possibile chiedere la deroga???
Rimaniamo in attesa dei vostri commenti!