L’ing. Leonardo Corbo rivolge un quesito relativo alla prevenzione incendi per le attività di autorimessa
È stato pubblicato sulla G.U. del 03/03/2017 il Decreto del Ministero dell’Interno n. 21/02/2017 contenente: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.
Le suddette norme tecniche si possono applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m² (Attività 75 del DPR 151/2011), esistenti ovvero per quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M.01/02/1986 e al D.M. 22/11/2002.
Il 29 maggio 2013 l’ing. Corbo rivolse un quesito sulla superficie di ventilazione naturale (Punto 3.9.1 del D.M. 01/02/1986) di una autorimessa suddivisa in box.
Non avendo ricevuto alcuna risposta è stato reiterato il quesito, visto che il nuovo decreto del 03/03/2017 prevede anche al punto V.6.6 che, nel caso in cui il box auto non sia dotato di aperture permanenti verso l’esterno, la percentuale di foratura delle eventuali basculanti dei box auto deve essere non inferiore al 30% della superficie della basculante, a fronte del 1% di quella in pianta così come indicato al punto 2.2 del D.M. 01/02/1986.