Defibrillatore: tutto quello che c’è da sapere sulle nuove disposizioni

Il corretto utilizzo di un defibrillatore nei primissimi minuti di arresto cardiaco aumenta del 70% le possibilità di sopravvivenza: questo dato ci sembra chiarire fin da subito l’importanza della presenza capillare di questo apparecchio nei luoghi pubblici, nonché la necessità di un suo consapevole uso, dato soprattutto da una formazione efficace.

La GTP Srl, in qualità di centro di Formazione accreditato presso l’Ares 118 della Regione Lazio offre corsi di preparazione del personale non sanitario adibito all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico (Basic Life Support and defibrillation) adulto e pediatrico.

Inoltre, la GTP mette a disposizione un servizio di fornitura dei dispositivi DAE con piastre e KIT di emergenza, completi di custodia e supporti da parete.

In questo articolo spiegheremo nel dettaglio quali sono le nuove disposizioni in materia e quali sono le differenze tecniche tra i differenti DAE.

Chiariamo intanto che il defibrillatore esterno (DAE) è un dispositivo salvavita in grado di riconoscere un’alterazione del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare – automaticamente o dietro impulso manuale – una scarica elettrica diretta al cuore, azzerandone il battito e successivamente ristabilendone il ritmo.

DAE automatici e semiautomatici: le differenze

Il DAE rappresenta uno strumento salvavita estremamente prezioso, anche per la sua caratteristica di facile fruibilità per le persone non addette: ricordiamo infatti che l’analisi dell’attività elettrica del cuore, sia per il semiautomatico che per l’automatico, sta al defibrillatore. Se, e solo se, identifica la fibrillazione o la tachicardia ventricolare, l’apparecchio si carica. L’unica differenza tra defibrillatore semiautomatico e defibrillatore automatico è nell’avvio della procedura salvavita: mentre per quello semiautomatico esterno è compito del soccorritore spingere il pulsante che permette al DAE di erogare la scarica, il defibrillatore automatico esterno necessita solamente di essere acceso e collegato al paziente. Una volta accertato lo stato di arresto cardio-circolatorio, sarà il DAE che segnalerà con un avviso acustico l’avvio della procedura: compito principale del soccorritore è quello di assicurarsi che durante la scarica nessuno tocchi la vittima.

La nuova legge

La legge n. 116 del 4 agosto 2021, recante Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici, è composta da 9 articoli: questo provvedimento è diretto a favorire ed a disciplinare la dotazione e l’utilizzo dei defibrillatori in diversi luoghi e situazioni, anche da parte di soggetti non specificamente formati, regolando il collegamento e l’interazione con la rete dell’emergenza territoriale 118 e promuovendo campagne di informazione e sensibilizzazione, nonché l’introduzione di specifici insegnamenti, anche negli istituti di istruzione primaria e secondaria.

  • L’articolo 1 sancisce, in primo luogo, la finalità della legge, diretta a favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni: presso le sedi delle pubbliche amministrazioni (in cui siano impiegati almeno 15 dipendenti e che offrano servizi aperti al pubblico); negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi e della navigazione interna, che effettuano tratte con una percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, di una durata di almeno due ore.
    Con decreto del Ministero della salute sono stabiliti i criteri e le modalità per l’installazione di defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni, indicati con apposita segnaletica, favorendo, ove possibile, la loro collocazione in luoghi accessibili h 24 anche al pubblico.
    Viene inoltre valutata la definizione del programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione ed utilizzazione dei DAE nei luoghi e nei mezzi indicati, con priorità per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di accesso delle amministrazioni pubbliche ai contributi previsti per l’attuazione delle citate disposizioni, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Il programma ha la durata di cinque anni e può essere aggiornato per tener conto del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE effettivamente raggiunto durante il periodo di programmazione di riferimento.
  • L’articolo 2 disciplina l’installazione dei DAE nei luoghi pubblici, chiarendo che devono essere collocati, ove possibile, in teche accessibili al pubblico 24 ore su 24, ed essere muniti di un’apposita segnaletica volta ad indicare in maniera univoca e visibile la posizione del dispositivo.
  • L’articolo 3 dispone che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico od automatico anche ad una persona non in possesso dei requisiti citati, sottolineando (ai sensi del’articolo 54 del codice penale), la non punibilità delle azioni connesse all’uso del defibrillatore nonché alla rianimazione cardiopolmonare intraprese dai soggetti che agiscano in stato di necessità nel tentativo di prestare soccorso ad una vittima di sospetto arresto cardiaco .
  • L’articolo 4 obbliga le società sportive sia professionistiche che dilettantistiche alla dotazione e all’impiego dei defibrillatori automatici e semiautomatici, sia durante le competizioni che durante gli allenamenti.
  • L’articolo 5 prevede l’introduzione alle tecniche di rianimazione cardiopolmonare di base e di utilizzo del DAE nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.
    Viene specificato come nell’organizzazione di specifiche iniziative di formazione devono essere adottate speciali misure di attenzione nei confronti degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in modo da tenere conto della sensibilità connessa all’età. Tali iniziative sono estese al personale docente e al personale amministrativo tecnico ed ausiliario.
  • L’articolo 6 disciplina la registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, disponendo che, al fine di consentire la tempestiva localizzazione del DAE più vicino in caso di evento di un arresto cardiaco, e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, i soggetti, siano essi pubblici o privati, già dotati di un DAE, sono obbligati a darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 territorialmente competente.
    Interessante sottolineare come i DAE sono connessi al sistema di monitoraggio remoto rappresentato dalla Centrale operativa del 118 più vicina. Il monitoraggio del dispositivo consente di indicare lo stato operativo in tempo reale, la scadenza delle parti deteriorabili, e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.
  • L’articolo 7, nell’ambito della facilitazione ad una geolocalizzazione puntuale sia dei DAE che dei soccorritori, sottolinea come le Centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118 sono tenute ad impartire al telefono, durante la chiamata di emergenza, le istruzioni da seguire (in attesa dell’arrivo dei mezzi di soccorso) sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare di base e sull’uso del DAE, nonché, ove possibile, a fornire indicazioni sulla posizione del DAE più vicino al luogo in cui si sia verificata l’emergenza.
  • L’articolo 8 prevede e disciplina campagne di informazione e sensibilizzazione. Esso demanda al Ministero della salute, di concerto con quello dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il compito di promuovere ogni anno, negli istituti di istruzione primaria e secondaria, una campagna di sensibilizzazione rivolta al personale docente e non docente, agli educatori, ai genitori ed agli studenti, finalizzata ad informare e sensibilizzare sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare e sull’uso dei defibrillatori semiautomatici ed automatici esterni.
  • L’articolo 9, infine, prevede che nei territori in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute le disposizioni in esame si applichino nel rispetto della relativa lingua di minoranza.