Calano le nascite in Italia e il governo corre ai ripari elaborando delle misure che possano sostenere e favorire la formazione di nuove famiglie, attraverso misure economiche ed incentivi, a introdurre nuove politiche di conciliazione vita-lavoro in favore della genitorialità. Una delle cause del calo demografico, infatti, è proprio la grande difficoltà che incontrano i genitori nella gestione quotidiana dei bambini, senza aiuti di nonni, con orari spesso non consoni al benessere di una famiglia e spese decisamente esose che fanno desistere, spesso, dall’idea di avere figli.
È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2022, la L. n. 32 del 7 aprile 2022 rubricata “Deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia”, in vigore dal 12 maggio 2022. L’obiettivo di questo Family Act, che va ad incidere sulla normativa lavoristica, è quello di potenziare le misure volte a sostenere la genitorialità e contrastare la denatalità, la conciliazione dei tempi vita-lavoro di entrambi i genitori, il sostegno al lavoro femminile e l’agevolazione, per i giovani, nel raggiungimento dell’autonomia finanziaria, altro grande problema economico-sociale in Italia.
Le novità sui congedi parentali
La prima novità d’interesse per il diritto del lavoro è disciplinata dall’articolo 3 del provvedimento in esame che delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti per l’estensione, il riordino e l’armonizzazione della disciplina relativa ai congedi parentali e di paternità. Pur confermando la validità delle disposizioni di cui all’art. 33 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 e delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, la nuova legge sancisce che, con riferimento alla disciplina dei congedi parentali, si dovrà:
– prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire dei congedi parentali fino al compimento dei 14 anni del figlio;
– introdurre modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibilmente con le forme stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tenendo conto, soprattutto, della specificità dei nuclei familiari mono-genitoriali;
– prevedere per i genitori lavoratori la possibilità di usufruire, previo preavviso al datore di lavoro, di un permesso retribuito di durata non inferiore a cinque ore nel corso dell’anno, per ciascun figlio, per i colloqui con gli insegnanti e per la partecipazione attiva al percorso di crescita dei figli;
– stabilire un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio, prevedendo forme di premialità nel caso in cui tali congedi siano distribuiti equamente fra entrambi i genitori;
– pensare a misure che favoriscano l’estensione della disciplina relativa ai congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
Il provvedimento esorta poi il Governo a riconoscere, con riferimento ai congedi di paternità, nei futuri decreti, un periodo di congedo obbligatorio per il padre lavoratore nei primi mesi di nascita del figlio, di durata superiore a quella prevista dalla legislazione vigente, ossia 10 giorni, precisando inoltre che debba essere concesso a prescindere dallo stato civile o di famiglia del lavoratore e che non debba essere subordinato ad una determinata anzianità lavorativa e di servizio. Il legislatore ha sottolineato anche che ci saranno tutele per i datori di lavoro. La normativa, infatti, dovrà indicare in maniera esplicita un ragionevole periodo di preavviso entro cui il lavoratore comunicherà al datore di lavoro la fruizione del congedo di paternità.
Incentivi al lavoro femminile
All’art. 4 della legge in esame rubricato “Delega al Governo per incentivare il lavoro femminile, la condivisione della cura e l’armonizzazione dei tempi di vita e lavoro” vuol disciplinare il complesso mondo del lavoro femminile con incentivi economici, contributivi e formule di lavoro flessibile tali da non penalizzare le mamme. La disposizione concede sempre un lasso temporale di 24 mesi al Governo per riordinare e rafforzare queste misure. In particolare, si dovranno prevedere:
- una modulazione graduale della retribuzione percepita dal lavoratore nei giorni di assenza dal lavoro nel caso di malattia dei figli, fatte salve le condizioni di maggior favore stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
- incentivi coloro che scelgono di adottare modalità di lavoro flessibili con facoltà poi di richiedere, secondo le previsioni dei medesimi contratti, il ripristino dell’originario regime contrattuale;
- forme di agevolazione, anche contributiva, a favore delle imprese per le sostituzioni di maternità, per il rientro delle donne al lavoro e per le attività di formazione ad esse destinate;
- incentivi per favorire l’emersione del lavoro sommerso in ambito domestico;
- misure di sostegno alla formazione in materia finanziaria delle imprenditrici e alla digitalizzazione delle imprese.