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Cos’è il DVR o Documento di Valutazione dei Rischi?

Il significato di DVR è Documento di Valutazione dei Rischi ed è un adempimento obbligatorio previsto dal D.Lgs 81/08. In questo Documento sono indicati tutti i rischi a cui sono esposti i lavoratori di un determinato luogo di lavoro e tutte le informazioni utili a mettere in atto un apposito piano di prevenzione e protezione finalizzata ad eliminare o a ridurre al minimo le probabilità che accadano incidenti o eventi dannosi.

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, ed è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente.

La redazione del Documento Valutazione Rischi, a seguito della valutazione  di tutti i rischi per la salute e sicurezza, è uno degli obblighi a cui il datore di lavoro non può sottrarsi ( art. 17 D.Lgs. 81/08), secondo quanto stabilito dalla normativa in materia di Sicurezza sul Lavoro.

A cosa serve il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il DVR serve ad analizzare ogni aspetto, fase, materiale, mezzo, strumento, coinvolto nel processo lavorativo o presente in azienda valutando se esso è fonte di eventuali rischi, individuare le giuste misure di sicurezza da applicare per eliminarlo e le procedure per mettere in atto le stesse.

Cosa deve contenere il Documento di Valutazione dei Rischi?

Il DVR deve contenere i seguenti dati:

  • Dati generali dell’azienda;
  • Descrizione degli ambienti di lavoro e del ciclo produttivo;
  • Descrizione dei posti di lavoro e delle mansioni dei dipendenti, con indicazione delle sostanze impiegate, attrezzature, impianti e specifiche misure tecniche di prevenzione adottate per ciascuno;
  • Criteri seguiti nella valutazione: pericoli e rischi correlati, persone esposte al rischio (dipendenti, lavoratori di imprese di manutenzione o pulizia, visitatori, ecc…), riferimenti normativi adottati, norme di buona tecnica, linee guida;
  • Misure di prevenzione e protezione: interventi necessari, interventi programmati per conseguire una ulteriore diminuzione dei rischi remoti;
  • Programma di informazione e formazione dei lavoratori, istruzioni e procedure di sicurezza adottate, procedure di emergenza e pronto soccorso, dispositivi di protezione individuale e collettivi messi a disposizione dei lavoratori;
  • Programma per l’attuazione ed il controllo dell’efficienza delle misure di sicurezza adottate, piano per la revisione periodica ed occasionale della valutazione dei rischi, programma per l’informazione e la formazione dei dipendenti;
  • Documentazione utile da allegare: certificazioni relative agli impianti, valutazione del rumore, schede di sicurezza dei prodotti, indagini ambientali, ecc.;
  • Metodo di coinvolgimento delle componenti aziendali nel processo di sicurezza (responsabile del servizio di prevenzione e protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, lavoratori);
  • Data periodo di effettuazione della valutazione, firma del datore di lavoro e dei soggetti attivamente coinvolti nella valutazione (medico competente, SPP, RLS) ed eventualmente professionalità /risorse esterne a cui si è fatto ricorso.
Chi è il responsabile del Documento di Valutazione dei Rischi?

Il responsabile del DVR è il datore di lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Chi redige il DVR?

Chi elabora il DVR è il Datore di Lavoro, che deve provvedere alla redazione dopo aver effettuato la valutazione dei rischi presenti in azienda. La redazione del DVR deve avvenire previa consultazione del RLS e in collaborazione con:

  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o RSPP;
  • Medico Competente per la sicurezza sul lavoro o MC (ove presente).
Chi collabora alla stesura del Documento di Valutazione dei Rischi?

Nelle aziende in cui il datore di lavoro decide di ricoprire in prima persona il ruolo di RSPP, si è soliti avvalersi della consulenza di un Tecnico Esperto per farsi affiancare nella redazione del detto documento.

Il responsabile del DVR è il datore di lavoro: egli non può delegare questa attività ma, in ogni caso, può decidere di affidarsi a un tecnico specializzato nel campo della sicurezza sul lavoro per una consulenza mirata.

Insieme al datore di lavoro ci sono anche altre figure professionali che, a seconda dei casi previsti dalla legge, sono implicate nella redazione del DVR:

  1. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore di lavoro in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione;
  2. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria;
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e deve riceverne una copia per presa visione.
Chi firma il DVR?

La firma più importante da apporre sul DVR è quella del Datore di Lavoro, tuttavia per attestare l’avvenuta collaborazione con RSPPMC, e RLS è raccomandabile che nel documento siano presenti anche le firme di questi ultimi.

Dove deve essere custodito il DVR?

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

Chi può accedere al DVR?

Secondo il D.Lgs 81/08, il datore di lavoro ha l’obbligo di consentire ai lavoratori di verificare l’effettiva applicazione delle misure di sicurezza tramite il RLS (Rappresentante del Lavoratori per la Sicurezza), a cui dovrà essere consegnato tempestivamente, su richiesta, una copia del DVR. Quindi il RLS può avere copia del DVR aziendale, anche su supporto digitale.

Quando è obbligatorio il Documento di Valutazione dei Rischi?

Indipendentemente dal settore di categoria, il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligatorio per tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente o collaboratore (soci lavoratori, tirocinanti, lavoratori con contratti temporanei).

Fino al 31 maggio 2013 le aziende con meno di dieci dipendenti potevano considerare evaso l’obbligo di redazione del DVR, semplicemente producendo una autocertificazione che attestasse di aver effettuato internamente la valutazione del rischio; a partire dal primo giugno del 2013 invece l’obbligo di redazione è stato esteso anche a tutte le aziende con un solo dipendente oltre al datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale, ( quindi anche se questo lavoratore è uno stagista, un formando o un borsista per esempio).

Restano quindi esentate da tale obbligo solo i liberi professionisti, le ditte individuali e le imprese familiari senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, le società con un unico socio lavoratore e senza dipendenti, ad eccezione delle Società Semplicio (SS) e le Società in Nome Collettivo (SNC) che sono invece sempre tenute a redigere il DVR.

Per quali aziende il DVR non è obbligatorio?

La normativa prevede l’esonero dalla redazione del DVR per tutte quelle aziende che non hanno dipendenti.

Quando deve essere aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi?

La normativa in vigore indica chiaramente i casi in cui le operazioni di revisione e aggiornamento del DVR diventano obbligatorie e sanzionabili.

Il DVR va modificato in caso di:

  • modifiche al processo lavorativo, come introduzioni di nuovi macchinari;
  • cambio di titolare, o di una delle figure responsabili della sicurezza;
  • modifiche all’organizzazione generale del lavoro;
  • gravi infortuni che mettano in evidenza nuove fonti di rischio;
  • gravi infortuni che richiedano una rivalutazione delle fonti di rischio presenti.
Quanto Costa la redazione del DVR?

I prezzi della redazione del DVR possono variare a seconda delle dimensioni dell’azienda e dei rischi presenti.

Livello di rischio Esempi di attività Costo del DVR
Attività a basso rischio
piccole attività con pochi lavoratori come: uffici, bar, negozi ecc…
a partire da 300€/400€+ IVA circa
Attività a medio rischio
attività di medie dimensioni con un discreto numero di lavoratori come: officine, falegnameria, carrozzeria ecc..
da 500€ a 1.000 € + IVA circa
Attività ad alto rischio
attività con processi lavorativi e rischiosi come: industrie minerarie, estrattive, produzioni di gas ecc…
oltre i 1.000€ + IVA circa
Quali sono le sanzioni per la mancata o irregolare redazione del DVR?

Per mancanza o inadempienze nella redazione del DVR, in caso di controllo dagli organi preposti al controllo, si rischiano i seguenti provvedimenti:

  • Sanzioni da 3.000€ a 15.000€ a carico del datore di lavoro;
  • Pene detentive fino a 8 mesi per il datore di lavoro;

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Chi è l'RSPP e cosa fa?

Il RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è una figura giuridica prevista dall’ordinamento giuridico italiano inerente alla sicurezza sul lavoro e normata dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il D. Lgs. 81/08 stesso definisce il RSPP come la persona che possiede capacità e requisiti professionali conformi all’articolo 32 del decreto stesso, che gli permettono di coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.

Inoltre, il RSPP risponde al Datore di Lavoro, da cui è designato. Vale la pena ricordare che la nomina del RSPP è uno dei compiti non delegabili che fanno capo al Datore di Lavoro.

Il RSPP deve avere i requisiti professionali stabiliti all’art. 32 che devono essere adeguati ai rischi dell’azienda:

  1. avere un titolo di studio non inferiore al diploma;
  2. possedere comprovata esperienza nel ruolo di RSPP di almeno 6 mesi (in assenza del titolo di studio);
  3. essere in possesso dell’attestato di frequenza di corsi di formazione specifici per RSPP;
  4. essere in possesso dell’attestato di aggiornamento quinquennale della formazione per RSPP.
Chi può essere nominato RSPP?

Il ruolo di RSPP può essere ricoperto da:

  • lavoratore interno all’azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32;
  • professionista esterno all’azienda in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32;
  • datore di lavoro, ma solo in certe tipologie di aziende.
In quali casi l'RSPP può essere svolto dal datore di lavoro?

Nello specifico, il datore di lavoro può ricoprire il ruolo di RSPP (o meglio, DL SPP) nei seguenti casi:

  • aziende artigiane ed industriali – fino a 30 lavoratori;
  • aziende agricole e zootecniche – fino a 30 lavoratori;
  • aziende della pesca – fino a 20 lavoratori;
  • altre aziende – fino a 200 lavoratori.
Chi nomina l'RSPP?

A nominare il RSPP è il datore di lavoro per mezzo di un modulo datato e firmato da entrambe le parti che assegna l’incarico al soggetto interessato, questo modulo andrà poi conservato insieme al DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

Chi deve essere preventivamente consultato sulla designazione dell'RSPP?

Nessuno.

Un’azienda può avere più RSPP?

La risposta è NO. Il decreto 81 stabilisce che è possibile nominare un solo RSPP per ogni azienda ma, in suo ausilio e supporto, è possibile nominare delle figure gerarchicamente inferiori per assisterlo nello svolgimento del suo compito. Questi soggetti vengono chiamati ASPP, ovvero Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione.

Che funzione e che compiti ha un RSPP?

Ecco quali sono i compiti del RSPP ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. 81/08:

  • individuare e valutare i fattori di rischio;
  • individuare le misure per la sicurezza idonee per gli ambienti di lavoro in base alla normativa;
  • elaborare e controllare l’applicazione delle misure protettive e preventive di cui all’art. 28 (Valutazione dei rischi);
  • partecipare alla redazione del DVR;
  • elaborare le procedure di sicurezza per tutte le attività aziendali;
  • proporre programmi e percorsi di formazione e informazione dei lavoratori;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza;
  • partecipare alla riunione periodica prevista all’art. 35;
  • informare i lavoratori dei rischi aziendali secondo quanto stabilito nell’art. 36.
Quali sono le sanzioni in caso di mancata nomina dell'RSPP?

Se il datore non provvede alla nomina oppure alla formazione del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) rischia di incorrere nelle seguenti sanzioni:

  • arresto da tre a sei mesi;
  • ammenda da 2.740,00 a 7.014,40.
Come si ottiene l'attestato RSPP?

L’aspirante RSPP che avrà concluso tutti i moduli del corso di formazione iniziale dovrà sostenere un esame di valutazione finale per ottenere l’attestato che certifica le sue competenze e conoscenze in materia.

Tale attestato, tuttavia, va regolarmente aggiornato ogni 5 anni tramite corsi di aggiornamento di 40 ore.

Come funziona l'obbligo di formazione e aggiornamento RSPP?

Sul RSPP ricade l’obbligo di formazione, nello specifico, egli è obbligato a frequentare un corso di formazione iniziale strutturato nel seguente modo:

Modulo Durata Descrizione
Modulo A
28 ore
Modulo base propedeutico per gli altri
Modulo B
48 ore
Corso di specializzazione per la formazione in un determinato settore
Modulo C
24 ore
Corso di specializzazione su rischi psicosociali, ergonomici e organizzativi

Per quanto riguarda la durata del modulo B ci sono alcuni settori che, per via dei rischi specifici connessi, necessitano di formazione aggiuntiva, tali percorsi hanno durata diversa a seconda del settore stesso:

  • Agricoltura e Pesca – 12 ore;
  • Cave e costruzioni – 16 ore;
  • Sanità residenziale – 12 ore;
  • Chimico e petrolchimico – 16 ore.

Una volta conseguito l’attestato, va regolarmente aggiornato ogni 5 anni tramite corsi di aggiornamento di 40 ore.

Come funziona l'aggiornamento RSPP per il datore di lavoro?

Secondo il punto 7 di tale accordo l’aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio basso.

L’aggiornamento, inoltre, secondo l’Accordo, va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiamo frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del D.M.16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 95 del D. Lgs. 19/91994 n.626. Per questi ultimi però, e cioè per i datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero, il primo termine dell’aggiornamento è stato individuato in 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo e si intende assolto anche con la partecipazione ad iniziative specifiche aventi ad oggetto i medesimi contenuti previsti per la formazione del datore di lavoro RSPP di cui al punto 5 dell’Accordo stesso.

Chi è esonerato dall'obbligo di formazione iniziale per RSPP?

Sono esonerati coloro che risultano in possesso di laurea in una delle seguenti classi:

  • Ingegneria civile e ambientale;
  • Ingegneria dell’informazione;
  • Ingegneria industriale;
  • Scienza dell’architettura;
  • Scienze e tecniche dell’edilizia;
  • Ingegneria della sicurezza.

Tuttavia, vige comunque l’obbligo dell’aggiornamento.

Quando si può avere un RSPP esterno?

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP – definito dall’art. 32 del D.Lgs. 81/2008) è la persona, in possesso delle capacità e dei requisiti professionali, designata dal datore di lavoro, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, e cioè l’insieme delle persone , sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati a prevenire e proteggere i lavoratori dai rischi professionali. E’ una figura obbligatoria ed è consulente del datore di lavoro in materia di sicurezza.

La funzione di RSPP può essere esercitata:

  • dal lavoratore: scelto dal datore di lavoro;
  • dal professionista esterno esperto in sicurezza aziendale;
  • dal datore di lavoro in caso di aziende artigiane o industriali (fino ad un massimo di 30 lavoratori), agricole o zootecniche (fino a 10 dipendenti), ittiche (fino a 20 lavoratori). Il datore di lavoro deve seguire un corso di formazione per RSPP Datore di Lavoro, della durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in base alla natura del rischio presente in azienda e seguire un corso di aggiornamento ogni 5 anni.
Quanto può costare un RSPP esterno?

Il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, come accennato, può essere anche un consulente esterno all’azienda.

costi di un RSPP esterno variano in base al livello di rischio di appartenenza dell’azienda (basso, medio, alto così come stabilito dal codice ATECO) e al numero di lavoratori presenti.

Indicativamente, le tariffe di un RSPP esterno vanno da un minimo di circa 1.000 euro l’anno, per le aziende a rischio basso con un massimo di 5 dipendenti, fino al 1.600/2.000 euro l’anno, per le aziende a rischio medio con almeno 10 dipendenti. I prezzi salgono notevolmente, anche oltre 2.500 euro l’anno, quando si tratta di aziende a rischio alto con oltre 11 dipendenti. Ai costi del professionista, è necessario aggiungere il costo dell’assicurazione professionale.

Quali sono le differenze tra RSPP e RLS?

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione interno o esterno è designato dal datore di lavoro.

Il Rappresentante per la sicurezza (RLS) nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA

Il rappresentante per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione.
Come si diventa consulente RSPP?

Per poter ricoprire le funzioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore ed avere conseguito gli attestati relativi a specifici corsi di formazione abilitanti in relazione alla classe di rischio dell’attività (definita dai settori ATECO). La durata di tali percorsi varia dalle 16 alle 48 ore in funzione del settore lavorativo.

Una volta nominato, l’RSPP deve frequentare ogni 5 anni un corso di aggiornamento di durata variabile a seconda del grado di rischio aziendale.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di:

  • effettuare la valutazione dei rischi;
  • supportare il datore di lavoro nella scelta del medico competente;
  • elaborare le misure per la prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro e provvedere al loro miglioramento ed aggiornamento continuo;
  • proporre i programmi di formazione, corsi di formazione e aggiornamento riferiti ai rischi della mansione lavorativa e specifici dell’azienda;
  • partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
  • partecipare, almeno una volta l’anno, alla riunione periodica indetta dal datore di lavoro;
  • frequentare i corsi di aggiornamento quinquennali;
  • elaborare le procedure di sicurezza per le azioni, i rischi e le mansioni aziendali.
Quali sono le responsabilità penali e civili dell'RSPP?

Riguardo alla responsabilità penale si ricorda che il D. Lgs. 81/2008 “non prevede specifiche sanzioni penali per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: non vi è dunque uno specifico sistema di pene (per delitti: reclusione/multa; per contravvenzioni: arresto/ammenda) che vada a sanzionare il comportamento di un RSPP che non svolge adeguatamente il suo compito”.

E dunque, laddove il datore di lavoro non adotti una “doverosa misura di prevenzione a causa di un errato suggerimento o di una mancata segnalazione circa una situazione di rischio da parte del RSPP, che abbia agito con imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, quest’ultimo sarà chiamato a rispondere dell’evento dannoso derivatone, essendo l’infortunio a lui ascrivibile a titolo di colpa professionale”.

sorveglianza sanitaria

Che cos’è la sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è un’attività di prevenzione che si fonda sul controllo medico del lavoratore, ma richiede anche la conoscenza approfondita dell’organizzazione del lavoro, degli aspetti qualitativi e quantitativi dell’esposizione ai fattori di rischio professionale e degli specifici effetti sulla salute dei lavoratori.

Quale obiettivo ha la sorveglianza sanitaria?

Obiettivo della sorveglianza sanitaria è quindi la tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori che si esplica attraverso:

  • Valutazione della compatibilità tra condizioni di salute e compiti lavorativi (idoneità alla mansione specifica)
  • Individuazione degli stati di ipersuscettibilità individuale ai rischi lavorativi
  • Verifica dell’efficacia delle misure di prevenzione dei rischi attuate
Cosa comprende la sorveglianza sanitaria?

Per sorveglianza sanitaria s’intende l’insieme degli accertamenti sanitari svolti dal MEDICO COMPETENTE finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione alle condizioni di salute degli stessi, all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio e allo svolgimento dell’attività lavorativa. In particolare:

  1. Visite mediche preventive e periodiche di controllo ai lavoratori
  2. Consulenza al datore di lavoro per le misure di sicurezza per la tutela della salute dei lavoratori
  3. Aggiornamento sulle normative in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali nei luoghi di lavoro
Quale figura programma ed effettua la sorveglianza sanitaria?

La responsabilità della sorveglianza sanitaria è del medico competente dell’azienda, professionista con una specializzazione del lavoro (o discipline equipollenti), che ha il compito di fornire un giudizio d’idoneità sulle mansioni svolte dai lavoratori.

Quando è effettuata la sorveglianza sanitaria?

È un’attività prevista dalla normativa per prevenire l’insorgere di malattie professionali nei lavoratori tramite una serie di visite mediche, accertamenti e indagini specialistiche di laboratorio.

Quando è previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria, secondo quanto stabilito dal Testo unico sulla salute sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 Art.41).

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria nelle aziende nei seguenti casi:

  • Nei casi espressamente previsti dalla normativa vigente
  • Nei casi in cui sia richiesta dal lavoratore il medico competente la ritenga correlata ai rischi professionali (anche quando non è obbligatoria).
Quando non è prevista la sorveglianza sanitaria?

Nei casi non previsti dall’Art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Chi deve nominare il medico competente per la sorveglianza sanitaria?

Il medico competente è nominato dal Datore di Lavoro nei casi in cui la sua azienda sia soggetta a obbligo di sorveglianza sanitaria.

Chi sono i soggetti sottoposti a sorveglianza sanitaria?

Sono sottoposti a sorveglianza sanitaria obbligatoria tutti i lavoratori o i soggetti che svolgono attività nell’ambito della sua organizzazione e che il D.Lgs. equipara ai lavoratori, ovvero:

  • Lavoratori, indipendentemente dalla tipologia di contratto che li lega all’azienda;
  • Soci lavoratori di cooperativa o di società;
  • Soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento (art. 18 legge 24/06/1997);
  • Allievi degli istituti di istruzione ed universitari;
  • Partecipanti ai corsi di formazione professionale.
Quando avviene la visita di sorveglianza sanitaria?

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 la sorveglianza sanitaria comprende: visita medica preventiva, visita medica periodica, visita medica in occasione del cambio di mansione con modifiche dei rischi per la salute, visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, visita medica precedente alla ripresa del lavoro, visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente dovuta a rischi professionali o alle sue condizioni di salute peggiorata a causa dell’attività svolta.

Cos'è il giudizio di idoneità?

La sorveglianza sanitaria è finalizzata al rilascio di un giudizio di idoneità alla mansione specifica che deve essere comunicato per iscritto al datore di lavoro e in copia al lavoratore stesso.

Il giudizio può essere di:

  1. Idoneità, idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizione;
  2. Idoneità parziale, temporanea o permanente.

Per ogni lavoratore viene inoltre istituita una CARTELLA SANITARIA che riporta il giudizio di idoneità di ciascun lavoratore.

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro e del lavoratore?

Il lavoratore è obbligato a sottoporsi agli accertamenti previsti se, in base al DVR risulta esposto ai fattori di rischio per i quali le norme di legge impongono la sorveglianza sanitaria.

Il datore di lavoro è obbligato a far sottoporre i lavoratori a visita medica (D.Lgs. 81/2008 articoli 18 e 20). In assenza di tali rischi gli accertamenti sanitari sono vietati, fatta eccezione per le visite richieste dal lavoratore.

In questi casi i divieti sono da intendersi a tutela e salvaguardia del lavoratore, e la non applicazione prevede sanzioni di tipo penale sia il Datore di lavoro e anche per il Medico competente.