Il 17 aprile 2025 la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera a un nuovo Accordo che rivoluziona il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta di un importante aggiornamento normativo che dà attuazione all’art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, con l’obiettivo di armonizzare, semplificare e rendere più efficace il sistema formativo per tutte le figure coinvolte nella prevenzione aziendale: lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.
Un cambio di passo per la formazione obbligatoria
Con l’entrata in vigore — che avverrà dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale — il nuovo Accordo abrogherà e sostituirà i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016, inclusi quelli interpretativi. Le aziende dovranno dunque adeguarsi a nuovi standard, sia nei contenuti che nelle modalità formative.
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Tra le novità principali:
1. Durata e contenuti aggiornati
L’Accordo ridefinisce i tempi minimi, i contenuti formativi e la frequenza degli aggiornamenti per tutte le figure coinvolte. L’obiettivo è garantire una preparazione concreta, aggiornata e aderente ai reali rischi presenti nei luoghi di lavoro.
2. Formazione dei datori di lavoro
Per i datori di lavoro che assumono direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), è previsto un percorso formativo di almeno 16 ore, divise tra parte normativa e parte gestionale. In caso di attività nei cantieri, è obbligatorio un modulo aggiuntivo di 6 ore.
Il completamento del percorso formativo dovrà avvenire entro due anni dall’entrata in vigore dell’Accordo.
3. Nuove regole per preposti e dirigenti
- Preposti: la formazione, sia iniziale che di aggiornamento, dovrà svolgersi esclusivamente in presenza o in videoconferenza sincrona (escluso l’e-learning). È confermata la cadenza biennale dell’aggiornamento.
- Dirigenti: il percorso formativo viene ridotto da 16 a 12 ore, ma si aggiunge un modulo “cantiere” di 6 ore per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili.
4. Aggiornamenti periodici per tutti
L’Accordo introduce corsi di aggiornamento obbligatori anche per lavoratori, oltre che per preposti e dirigenti, con contenuti e periodicità differenziati a seconda del ruolo e del settore di rischio.
5. Formazione per attrezzature specifiche
Novità importanti anche per chi utilizza attrezzature pericolose: per esempio, per i conduttori di carriponte, è ora previsto un corso composto da 4 ore di teoria e 6-7 ore di pratica, con aggiornamento ogni 5 anni. Corsi analoghi sono previsti anche per chi manovra macchine raccogli-frutta e caricatori per materiali.
6. Verifica dell’apprendimento e tracciabilità
Tutti i corsi dovranno prevedere una valutazione finale documentata. Ogni prova dovrà essere registrata attraverso un verbale delle verifiche, da conservare in formato cartaceo o digitale.
Si introduce anche una riduzione nel numero massimo di partecipanti: 30 per la teoria e un rapporto 1:6 tra istruttore e partecipanti nella pratica.
7. Formazione in videoconferenza e nuove flessibilità
Per alcune tipologie di corsi sarà formalmente ammessa la formazione in videoconferenza sincrona, ampliando le possibilità per le aziende e i lavoratori. Viene inoltre eliminato il limite dei 60 giorni per completare la formazione dei neoassunti, lasciando maggiore libertà organizzativa, pur nel rispetto degli obblighi.
E ora? Cosa devono fare le aziende?
Il testo definitivo è atteso in Gazzetta Ufficiale: da quel momento scatterà il conto alla rovescia per l’adeguamento. Le aziende saranno chiamate a:
- Verificare e aggiornare i piani formativi aziendali
- Riorganizzare i percorsi secondo i nuovi obblighi
- Programmare gli aggiornamenti per le figure già formate
- Rispettare i nuovi standard in termini di durata, modalità e tracciabilità
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