La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con la risposta n. 5 del 1° dicembre 2023, ha ribadito l’obbligo imprescindibile per le aziende di individuare il preposto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non rispettare questo obbligo può comportare sanzioni penali di tipo contravvenzionale sia per il preposto che per il datore di lavoro e il dirigente. Nonostante ciò, la figura del preposto alla sicurezza può eccezionalmente coincidere con quella del datore di lavoro, ma tale situazione deve essere attentamente valutata.
Definizione e ruolo del preposto alla sicurezza
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 definisce il preposto come una persona con competenze professionali, incaricata di sovrintendere all’attività lavorativa e garantire l’attuazione delle direttive, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Questo ruolo operativo è fondamentale per la gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e l’individuazione del preposto è un obbligo inderogabile.
I compiti e i doveri principali del preposto includono:
- Vigilare sull’applicazione delle norme di salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro.
- Verificare che solo i lavoratori istruiti accedano alle zone a rischio.
- Collaborare con il datore di lavoro per garantire un ambiente di lavoro sicuro.
- Contribuire all’informazione e formazione dei lavoratori sulle norme di sicurezza.
- Coordinare le attività degli addetti alla prevenzione incendi e dell’evacuazione in caso di emergenza.
- Segnalare carenze nelle misure di prevenzione e protezione e situazioni di rischio.
- Partecipare alle riunioni periodiche sulla sicurezza organizzate dall’azienda.
- Adottare misure necessarie in caso di emergenza per garantire la sicurezza dei lavoratori.
L’art. 13 della Legge n. 215/2021 ha ampliato i compiti e le funzioni del preposto, includendo l’obbligo di intervenire per modificare comportamenti non conformi e fornire indicazioni di sicurezza.
Obbligo di individuazione e sanzioni
L’art. 18, comma 1, lett. b-bis) del D.Lgs. n. 81/2008 stabilisce l’obbligo del datore di lavoro e dei dirigenti di individuare il preposto per l’effettuazione delle attività di vigilanza. L’assenza di individuazione può portare a sanzioni contravvenzionali sia per il preposto che per il datore di lavoro e il dirigente.
La Commissione Interpelli ha chiarito che, nonostante l’obbligo di individuazione sussista sempre, in aziende di modesta complessità organizzativa, la figura del preposto può coincidere eccezionalmente con quella del datore di lavoro. Questo potrebbe accadere quando il datore di lavoro sovrintende direttamente all’attività lavorativa in aziende di piccole dimensioni.
L’individuazione del preposto alla sicurezza è un passo cruciale per evitare sanzioni e garantire un ambiente di lavoro sicuro. Nonostante la possibilità eccezionale di coincidenza con il datore di lavoro, questa situazione deve essere attentamente valutata per evitare complicazioni legali. La formazione continua del preposto è essenziale, e il mancato rispetto di questi obblighi può comportare conseguenze legali serie per tutte le figure coinvolte.
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