Sorveglianza sanitaria: le ultime disposizioni

Tra i vari obblighi di legge che ricadono sul datore di lavoro, quelli riguardanti la sicurezza e la tutela della salute dei dipendenti sono quelli che rappresentano maggiormente la responsabilità fattuale che un dirigente riceve dal suo incarico.

Non sempre è di facile attuazione prendersi cura di tutti gli aspetti burocratici e legislativi che riguardano un’azienda: per i casi in cui c’è bisogno di sostegno tecnico la GTP propone tutta una serie di servizi volti a facilitare e sostenere il ruolo del datore di lavoro.

In questo articolo tratteremo la sorveglianza sanitaria, analizzando nello specifico in cosa consiste, chi sono i soggetti riguardanti, quando è obbligatoria e le eventuali sanzioni.

In cosa consiste la sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria si fonda su una logica normativa che da assistenzialista si fa prevenzionistica: si tratta di un’attività di valutazione e monitoraggio clinico del lavoratore, basata sulla valutazione dei rischi connessi alla mansione stessa.

L’articolo 2 del D.lgs. 81/2008 definisce la Sorveglianza Sanitaria come l’insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
La realizzazione della Sorveglianza Sanitaria nei casi previsti dallo stesso Testo Unico, previa nomina del Medico Competente, costituisce uno degli obblighi a carico del Datore di lavoro e del Dirigente elencati nell’articolo 18.

Gli atti medici della Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria consiste, in definitiva, nell’effettuazione di visite mediche di controllo sullo stato di salute dei lavoratori.

La legge prevede l’obbligatorietà di tali visite nei seguenti casi:

  • visita medica pre-assuntiva: tesa ad accertare l’idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni che caratterizzano il futuro rapporto di lavoro;
  • visita medica di controllo: tesa a verificare la perdurante idoneità del lavoratore alla mansione;
  • visita medica in caso di cessazione del rapporto: effettuata nei casi previsti dalla legge;
  • visita medica in caso di cambio mansione: è tesa a verificare l’idoneità del lavoratore a svolgere le nuove mansioni assegnategli dal datore di lavoro.

All’esito della visita di controllo, il medico competente rilascia un certificato di idoneità alla mansione.

I giudizi conseguenti possono implicare:

  • idoneità;
  • idoneità con limitazioni e/o prescrizioni;
  • inidoneità assoluta;
  • inidoneità parziale.

L’esito, espresso per iscritto dandone copia al lavoratore e al Datore di lavoro, entra a far parte della cartella sanitaria e di rischio del singolo dipendente, redatta in formato cartaceo o digitale.

Gli obblighi del lavoratore

Relativamente alla Sorveglianza Sanitaria, il lavoratore ha l’obbligo di sottoporsi alle visite mediche previste dal Testo Unico e/o disposte dal Medico Competente (articolo 20 comma 2 lettera i). D’altra parte, quest’onere specifico è coerente con quello più generale per cui ogni lavoratore (Art. 20 comma 1) deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In tal senso, il lavoratore non è più esclusivamente oggetto di diritti ma anche soggetto avente specifici doveri a proprio carico.

Quando è prevista l’obbligatorietà della sorveglianza sanitaria

Non tutti i datori di lavoro sono obbligati a nominare il medico competente e a porre in essere attività di sorveglianza sanitaria. Infatti, la legge prevede tale obbligo solo quando vi siano dei rischi specifici connessi alle mansioni assegnate ai dipendenti.

In particolare, la sorveglianza sanitaria è obbligatoria quando, nell’ambiente di lavoro, ci sono rischi legati a:

  • rumore;
  • sollevamento carichi;
  • lavoro notturno;
  • lavoro su impianti ad alta tensione;
  • lavoro in ambienti confinati;
  • esposizione a sostanze tossiche, cancerogene, mutogene;
  • lavoro tramite videoterminale.

Da questa lista si può evincere come di fatto la quasi totalità delle aziende è tenuta a questo adempimento posto che sono davvero poche le attività aziendali del tutto prive di rischi specifici per la salute e la sicurezza dei dipendenti.

Le sanzioni in caso di omissione di sorveglianza sanitaria

Per il mancato rispetto degli obblighi di sorveglianza sanitaria sono previste pesanti sanzioni che, a seconda dei casi, possono prevedere multe da 1.000 a 5.000 euro e arresto da due a quattro mesi.

Per tutto quello che riguarda la consulenza in materia di medicina sul lavoro, la GTP, azienda leader nel settore, offre varie prestazioni, a seguito di un audit gratuito con i suoi esperti.

Assunzione dell’incarico di Medico Coordinatore e Medico competente, definizione del Protocollo sanitario in base ai rischi specifici presenti in azienda, visite mediche preventive e periodiche e rilascio del certificato di idoneità alla mansione, produzione e aggiornamento delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori: sono solo alcuni dei servizi offerti dalla GTP per le aziende sull’intero territorio nazionale che li necessitano.